(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29
                       del 17 settembre 2008)

                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE

   Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. l ;
   Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;
   Vista  la  legge  regionale  31  maggio  2006, n. 20 (norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento);
   Visto, tra gli altri, l'art. 13 della citata legge che prevede che
la  giunta  regionale  emani un regolamento finalizzato a definire le
modalita'  di  applicazione  della  legge  regionale  stessa,  ed  in
particolare  in  materia  di:  acque reflue domestiche ed assimilate,
trattamenti  appropriati  delle  acque  reflue urbane, gestione delle
acque  meteoriche  dilavanti,  acque  di restituzione, monitoraggio e
flussi dati;
   Vista  la  preliminare  decisione della giunta regionale 26 maggio
2008,  n.  12,  adottata  previa acquisizione del parere del Comitato
tecnico  della  programmazione e delle competenti strutture regionali
di  cui  all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al
presidente  del  consiglio  regionale,  ai fini dell'acquisizione del
parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;
   Acquisito  il  parere  favorevole  del  consiglio  delle autonomie
locali espresso nella seduta del 19 giugno 2008;
   Acquisito  il  parere  favorevole  con richieste e raccomandazioni
delle  commissioni  2ª  e  6ª  del consiglio regionale della Toscana,
espresso congiuntamente nella seduta del 16 luglio 2008;
   Ritenuto  di  accogliere  parzialmente le sopra citate richieste e
raccomandazioni;
   Vista  la  deliberazione della giunta regionale 1° settembre 2008,
n.  678,  che  approva  il  regolamento  di  attuazione  della  legge
regionale  31  maggio  2006,  n.  20 (norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento);

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:




                               Art. 1.
                               Oggetto

   1.  Il  presente  regolamento contiene la disciplina di attuazione
della  legge  regionale n. 31 maggio 2006, n. 20 (norme per la tutela
delle   acque   dall'inquinamento)   di   seguito  denominata  «legge
regionale».