(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 17 settembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. l ; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto; Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); Visto, tra gli altri, l'art. 13 della citata legge che prevede che la giunta regionale emani un regolamento finalizzato a definire le modalita' di applicazione della legge regionale stessa, ed in particolare in materia di: acque reflue domestiche ed assimilate, trattamenti appropriati delle acque reflue urbane, gestione delle acque meteoriche dilavanti, acque di restituzione, monitoraggio e flussi dati; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 26 maggio 2008, n. 12, adottata previa acquisizione del parere del Comitato tecnico della programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale; Acquisito il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 19 giugno 2008; Acquisito il parere favorevole con richieste e raccomandazioni delle commissioni 2ª e 6ª del consiglio regionale della Toscana, espresso congiuntamente nella seduta del 16 luglio 2008; Ritenuto di accogliere parzialmente le sopra citate richieste e raccomandazioni; Vista la deliberazione della giunta regionale 1° settembre 2008, n. 678, che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale n. 31 maggio 2006, n. 20 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) di seguito denominata «legge regionale».